Gli edifici pubblici dovranno rispettare fin da subito i valori di trasmittanza termica per i serramenti previste per il 2021 dai Decreti sull’efficienza energetica del 26 giugno 2015. Sono le nuove disposizioni per gli appalti pubblici, introdotti dal decreto sull’adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili, in vigore dallo scorso 13 febbraio 2017. Il decreto introduce valori più severi per gli edifici pubblici.
La nuova normativa conferma l’attenzione crescente del legislatore verso la sostenibilità ambientale dei progetti in ambito pubblico, fissando i criteri indispensabili per l’aggiudicazione dell’offerta. In particolare, rispetto a quelli previsti dal precedente decreto ministeriale del 25 luglio 2011, i criteri relativi alle prestazioni energetiche degli edifici pubblici generali saranno più severi.
Il decreto prevede infatti per i progetti degli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di ampliamento di edifici esistenti e degli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, “valori di prestazione energetica globale corrispondenti almeno alla classe A3 e una capacità termica areica interna periodica (Cip) riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786:2008, deve avere un valore di almeno 40 kJ/m2K”. Per quanto riguarda invece i progetti degli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro edilizio, dovranno rispettare “i valori minimi di trasmittanza termica contenuti nelle tabelle 1-4 di cui all’appendice B del DM 26 Giugno 2015 e s.m.i, relativamente all’anno 2021.”
Oltre ai nuovi valori di prestazione energetica per i serramenti, il decreto sui criteri ambientali minimi introduce inoltre le qualificazioni ambientali dei fornitori e disciplina le specifiche tecniche dei componenti edilizi.
Richiedi maggiori informazioni