Gli impianti fotovoltaici sono un ottimo investimento nel medio-lungo termine in quanto a risparmio sulla bolletta dell’energia elettrica. Chi possiede una villa o una casa indipendente può provvedere alla realizzazione senza troppi problemi, mentre chi vuole installare un impianto fotovoltaico in un appartamento, e dunque sul tetto del condominio, può andare contro a procedure non molto semplici.
Prima di tutto, bisogna partire dal fatto che l’impianto fotovoltaico può essere installato sul tetto degli edifici condominiali o per alimentare il singolo appartamento o tutto il palazzo, e dunque gli ascensori, le luci della portineria e così via. E, ovviamente, richiede l’approvazione dell’assemblea condominiale.
Scegliere di installare l’impianto ad uso del condominio si rivela un’ottima scelta nell’abbattimento dei costi dell’energia elettrica: nella maggior parte dei casi non basterà a soddisfare il fabbisogno energetico dell’intero stabile, ma ammortizzerà comunque, e pure di molto, le spese condominiali legate appunto alla luce. Inoltre, c’è la possibilità di poter usufruire delle detrazioni Irpef al 50% sull’installazione del tetto fotovoltaico (del 38% qualora venga installato dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016).
L’articolo 5 della legge n. 220 dell’11/12/2012 indica come, nel corso di un’assemblea condominiale, basti il voto della metà dei condomini presenti in sede di assemblea per l’approvazione per l’installazione dell’impianto. L’articolo 7 tratta invece la questione spazi, sancendo la possibilità di utilizzare spazi comuni per l’installazione dell’impianto anche per una singola famiglia, dando dunque la possibilità di utilizzare parti di tetto o altre parti comuni dell’edificio. Qualora si dovesse ricorrere all’utilizzo di spazi comuni, l’assemblea dovrà provvedere a dividerli in parti uguali tra i condomini e ognuno è tenuto a consentirne l’accesso per l’esecuzione dei lavori.
Da evidenziare come il condomino che vuole utilizzare aree di sua proprietà perl’installazione dell’impianto fotovoltaico non può in alcun modo utilizzare o procurare danni alle parti comuni dell’edificio: nel caso in cui questo sia necessario, bisognerà convocare una riunione di condominio e ottenere la maggioranza indicata prima.
Nel Codice civile, dall’articolo 1117 al 1139 aggiornati a gennaio 2013, contiene tutti i riferimenti aggiornati sulla la riforma del condominio in materia di impianti fotovoltaici: l’articolo 1120 spiega come anche un solo condomino può fare richiesta di installazione dell’impianto fotovoltaico all’amministratore di condominio, il quale dovrà convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta che dovrà provvedere a decidere sulla realizzazione.
L’articolo 1122-bis regola la materia in quanto all’impianto destinato a singole unità abitative, e dunque all’installazione dell’impianto fotovoltaico per il singolo appartamento: viene spiegato che, come detto poco prima, si ha bisogno dell’ok dal parte dell’assemblea condominiale per poter attuare modifiche alle parti comuni dell’edifico.
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