Il 19 maggio 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge 34, il cosiddetto Decreto Rilancio che prevede, tra le altre cose, un super ecobonus 110% di detrazione delle spese sostenute per lavori di miglioramento dell’efficienza energetica.
In particolar modo, l’art. 121 del decreto prevede la possibilità di cessione del credito: questo significa che la detrazione del 110% delle spese documentate può essere trasformato in sconto in fattura oppure in credito d’imposta immediatamente cedibile “ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”. Scegliendo questa opzione, il cliente non sarà tenuto a pagare in anticipo le spese sostenute per poi recuperarle negli anni tramite detrazione, ma potrà quindi attualizzare immediatamente il credito a cui avrebbe diritto.
Su quali lavori si può applicare l’ecobonus 110%?
Requisito fondamentale è che i lavori effettuati migliorino l’efficienza energetica di almeno 2 classi (o che il miglioramento raggiunto sia il massimo possibile).
Questi lavori sono:
- la creazione di un cappotto termico (isolamento termico) per almeno il 25% delle pareti dell’edificio;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione già esistenti utilizzando nuovi impianti centralizzati di riscaldamento;
- interventi anti sismici.
In base alla tipologia di lavori previsti dall’ecobonus, deriva che:
Chi può usufruire dell’Ecobonus 110%?
Le categorie di beneficiari sono ben specifiche, innanzi tutto parliamo unicamente di condomini e di persone fisiche, quindi non aziende e non attività commerciali, tranne Iacp (Istituti Autonomi Case Popolari), associazioni anche sportive non a scopo di lucro e cooperative sociali.
Per quanto riguarda le persone fisiche, l’immobile interessato deve essere una prima casa e deve essere già esistente (non di nuova costruzione).
Qualche esempio:
Ho un appartamento in condominio, se ristrutturo il appartamento ho diritto all’ecobonus 100%?
No. La ristrutturazione deve essere fatta da tutto il condominio e deve includere almeno uno degli interventi citati, quindi o lavori di creazione del cappotto termico su almeno il 25% dell’edificio, o lavori di sostituzione caldaia condominiale o lavori antisismici.
Ho una villetta singola cui abito, ho diritto al bonus se effettuo i lavori di miglioramento energetico?
Sì.
Ho una villetta singola che ho dato in affitto o che uso come seconda casa, posso richiedere il bonus?
Sì. È possibile usufruirne fino a due unità immobiliari.
Ho una seconda casa in un condominio; il condominio ha deliberato i lavori di isolamento termico o sostituzione caldaia, ho diritto al bonus?
Sì.
La sostituzione degli infissi rientra nell’ecobonus 110%?
Dipende. Se viene fatto unicamente questo tipo di intervento, la risposta è no. Ciò non toglie però che sarà possibile accedere al bonus di detrazione fiscale del 50% con credito d’imposta recuperabile in 10 anni.
Se invece la sostituzione degli infissi viene effettuata in abbinamento ai lavori sopra indicati, allora sì, rientrerà nell’ecobonus 110% e lo stesso dicasi per la sostituzione della schermature solari (tende da sole e persiane) e per l’installazione di impianti fotovoltaici.
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