Con il decreto legge 4 giungo 2013, n. 63, che recepiva la direttiva 2010/31/UE e convertito dalla l 3 agosto 2013, n.90 sono stati introdotti nel nostro ordinamento, tra l’altro, alcuni principi relativi alla certificazione dell’efficienza energetica degli edifici. Nello specifico, parliamo dell’”Attestato di Prestazione Energetica”.
Di cosa si tratta? Ecco la definizione di questa certificazione secondo il comma 1-bis dell’articolo 2 del dl:
L’Attestato di Prestazione Energetica (al quale ci si riferisce anche con l’acronimo APE) è quel documento predisposto e asseverato da un professionista abilitato nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore.
Ed eccoci al punto: secondo il dl entrato in vigore il 06/06/2013, la modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche si sarebbero dovute definire con “uno o più decreti” di cui si è ancora in attesa.
Pare, però, che tale attesa sia terminata.
Dal Rapporto sullo stato di attuazione e applicazione dell’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici in Italia nel 2013 a opera del Comitato Termotecnico Italiano (CTI) emerge che la nuova normativa in tema di metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche è in fase di emanazione.
Fino all’emanazione dei nuovi decreti ministeriali, i criteri di calcolo alla base dell’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici rimarranno quelli finora in vigore, che fanno riferimento alla metodologia indicata dalla direttiva 2002/91/CE e dalle Linee guida nazionali.
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